di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Fra le novità di rilievo contenute nel decreto delegato in tema di sanzioni tributarie, penali e amministrative, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, si segnala l’introduzione di una più dettagliata definizione di crediti inesistenti e non spettanti, sia ai fini del reato di indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), sia ai fini della sanzione (art. 13 del DLgs. 471/1997).
Il legislatore delegato è intervenuto introducendo nell’art. 1 del DLgs. 74/2000 le lettere g-quater) e g-quinquies) con cui ha meglio delineato le nozioni.
In particolare, la lettera g-quater) definisce i crediti inesistenti come:
– i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
– i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Viceversa, la successiva lettera g-quinquies) definisce i crediti non spettanti come:
– i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
– i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
– i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.
Le definizioni “penalistiche” vengono mutuate anche in ambito tributario, posto che il decreto interviene nel testo dell’art. 13 del DLgs. 472/1997 rimandando alle definizioni del DLgs. 74/2000, oltre che modificando (in riduzione) l’entità della sanzione. Il nuovo art. 13 comma 4 stabilisce che “si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
Il decreto prevede un differente termine per l’entrata in vigore delle norme, differendo l’applicabilità in tema di sanzioni amministrative alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, in deroga al favor rei; deroga – per evidenti ragioni costituzionali – non invocata in ambito penale.
Se la deroga al favor rei può considerarsi operante per le sanzioni tributarie, lo stesso non pare possa dirsi per le definizioni “interpretative”. Le specificazioni alla definizione di credito inesistente/non spettante non pare abbiano introdotto alcun quid di novità, limitandosi a interpretare una fattispecie normativa esistente attorno alla quale si erano create incertezze.
Come precisato più volte dalla Consulta, infatti, sono interpretative “quelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata; i caratteri dell’interpretazione autentica, quindi, sono desumibili da un rapporto fra norme tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l’una e l’altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario” (ex multis, Corte Cost. nn. 132/2008 e 311/1995)…
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