di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il contribuente persona fisica che abbia già subito un accertamento con cui è stato sinteticamente rideterminato il reddito globale (tramite il c.d. redditometro) può subire, per la stessa annualità, un nuovo avviso di accertamento basato sulle indagini finanziarie. La circostanza che sia già stato emesso un precedente avviso basato sul redditometro, infatti, non preclude all’Amministrazione un’ulteriore verifica fondata su elementi “nuovi”, ovvero le movimentazioni bancarie.
È questo il principio che si desume dalla lettura della sentenza n. 9337 del 21 maggio scorso.
Il caso prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento basato su indagini finanziarie emesso per l’anno 2004. Nel corso del giudizio di merito, il contribuente aveva lamentato il fatto che, per l’annualità in questione, fosse già stato emesso un altro avviso di accertamento; doglianza che, tuttavia, non fa breccia nella Commissione regionale.
Giunto in Cassazione, il contribuente lamenta la violazione dell’art. 43, comma 3 del DPR 600/73 (in tema di accertamento integrativo) laddove la C.T. Reg. ha escluso che la precedente notifica di un accertamento basato sul c.d. redditometro per la medesima annualità abbia determinato una sostanziale doppia imposizione.
Secondo la Cassazione, tuttavia, nessuna violazione dell’art. 43 del DPR 600/73 può ritenersi integrata atteso che, a ben vedere, l’avviso basato sul redditometro “prevedeva la possibilità di avviso integrativo” e, comunque, il secondo accertamento basato sulle indagini bancarie si fonda su elementi “nuovi rispetto a quelli ricavabili dal redditometro”.
A ogni buon conto, poi, il contribuente non ha dimostrato in modo puntuale che il secondo avviso di accertamento (quello basato sulle indagini finanziarie) abbia colpito la medesima base imponibile, tale da determinare effettivamente la doppia imposizione lamentata..
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