di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La cartella di pagamento notificata al coobbligato in solido che non aveva originariamente impugnato l’avviso di liquidazione è illegittima, se il giudice tributario ha già annullato l’atto impositivo (impugnato dall’altro obbligato solidale), pur se con sentenza non passata in giudicato.
Le sentenze delle Commissioni tributarie, infatti, sono immediatamente efficaci e quindi consentire all’Amministrazione finanziaria la riscossione sulla base di un atto già annullato (seppur in via non definitiva) appare contrario a diritto, a nulla rilevando l’opposto orientamento della Cassazione, per la quale la sentenza resa nei confronti dell’obbligato solidale è opponibile anche dall’altro coobbligato, solo dopo il suo passaggio in giudicato.
È questo l’interessante principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 120/2/2020 del 14 maggio scorso.
Il caso prende le mosse dalla notifica di una cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute a seguito della mancata impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di un controllo operato su un atto di compravendita di un fondo agricolo, per il quale le parti avevano richiesto l’applicazione delle agevolazioni previste per l’acquisto da parte di un coltivatore diretto (cfr. art. 2, comma 4-bis del DL 194/2009 e art. 1, comma 608 della L. 147/2013).
L’avviso di liquidazione era stato, tuttavia, già impugnato da parte acquirente, che aveva ricevuto sentenza di annullamento integrale da parte della stessa Commissione tributaria provinciale; sulla scorta di questa sentenza favorevole, quindi, la parte venditrice (rimasta, come detto, inerte a seguito della notifica dell’atto impositivo) ha impugnato la cartella di pagamento, chiedendone l’annullamento proprio in virtù della sentenza positiva ottenuta dalla controparte contrattuale.
Alla richiesta di annullamento l’Agenzia delle Entrate ha opposto l’orientamento della Cassazione secondo cui l’estensione degli effetti della sentenza ottenuta dall’obbligato solidale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria può estendersi, ai sensi dell’art. 1306 comma 2 c.c. solo ove detta sentenza (oltre a non fondarsi su ragioni personali proprie del condebitore) sia già passata in giudicato (cfr. Cass. n. 18154/2019).
La Commissione emiliana, seppur dando atto di conoscere l’indirizzo costante della Suprema Corte sul punto, ha tuttavia ritenuto di doversene discostare.
Più in dettaglio, i giudici della C.T. Prov. hanno riconosciuto di dover valorizzare altro principio di diritto, del pari affermato dalla Cassazione, secondo cui l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo di imposte, interessi e sanzioni, in caso di fondato pericolo per la riscossione, in ragione della sua natura di misura cautelare, dipende pur sempre dalla legittimità dell’atto impositivo, per cui, in caso di annullamento in tutto o in parte dell’atto da parte del giudice tributario, occorre che anche l’ente creditore adotti i provvedimenti consequenziali di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. SS.UU. n. 758/2017)…
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