di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La compensazione di un credito IVA effettuata in assenza del visto di conformità costituisce una violazione meramente formale e come tale non può essere sanzionata con la sanzione proporzionale per omesso versamento, di cui all’art. 13, DLgs. 471/97.
Questo è l’importante principio confermato per la prima volta – almeno a quanto consta – dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5289 del 26 febbraio scorso.
Il caso oggetto della sentenza della Suprema Corte prende le mosse dall’impugnazione di un atto di recupero di un credito IVA relativo all’anno 2009, notificato a una spa colpevole di aver proceduto alla compensazione del credito IVA senza previa apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 10, comma 7 del DL 78/2009, irrogando al contempo la sanzione del 30% ex art. 13 del DLgs. 471/1997, per omesso versamento.
La società impugnava l’atto di recupero con ricorso dinanzi alla C.T. Prov. di Milano che lo accoglieva parzialmente, ritenendo la mancata apposizione del visto di conformità alla stregua di una violazione formale (suscettibile di scontare la sanzione in misura fissa, ex art. 8 del DLgs. 471/97) e non sostanziale, tale da giustificare la sanzione da omesso versamento; decisione poi confermata dalla C.T. Reg. e, da ultimo, dalla stessa Cassazione.
Ciò chiarito, l’interesse della decisione della Suprema Corte è giustificata – oltre che dall’essere la prima in materia – dal fatto di porsi in aperto contrasto con la prassi dell’Amministrazione finanziaria sul punto…
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