di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La circolare n. 17 del 22 giugno scorso (si veda “In dirittura d’arrivo il nuovo contraddittorio fra le parti” su del 23 giugno 2020) ha fornito i primi chiarimenti di prassi sull’obbligo di invito al contraddittorio di cui al nuovo art. 5-ter del DLgs. 218/1997.
In base alla citata norma, a partire dal 1° luglio prossimo “L’ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 del procedimento di definizione dell’accertamento”.
In altri termini, dal prossimo 1° luglio sarà introdotto un generalizzato obbligo di procedere con la notifica di un invito a comparire, preordinato a instaurare una vera e propria procedura di accertamento con adesione, in tutti i casi in cui la verifica fiscale non si sia svolta presso i locali del contribuente (e, quindi, in tutti i casi in cui la verifica non si sia conclusa con la consegna di un PVC).
L’obbligo di contraddittorio preventivo non si applica nei casi in cui la legge già prevede specifiche forme di contraddittorio preventivo (ad esempio, abuso del diritto) oppure nei casi di particolare urgenza e fondato pericolo per la riscossione o, ancora, nel caso di notifica di avvisi di accertamento parziali, ex art. 41-bis del DPR 600/73.
La norma, da ultimo, prevede, in caso di mancata adesione, l’obbligo di motivazione rafforzata da parte del Fisco, che dovrà motivare le ragioni per cui non ha dato corso ai chiarimenti forniti dai contribuenti; così come, specularmente, la norma prevede anche l’obbligo da parte del contribuente di dimostrare, nel caso di mancata attivazione del contraddittorio preventivo, quali ragioni avrebbe potuto allegare nel corso della procedura, onde ottenere dal giudice tributario la declaratoria di invalidità del successivo avviso di accertamento (c.d. “prova di resistenza”).
Ciò detto, la circolare prende, a vario titolo, posizione sui diversi elementi della fattispecie appena menzionati. Essa (al § 3) si occupa anche dei limiti dell’esclusione dall’applicazione dell’istituto. L’Agenzia pare propendere per un’applicazione particolarmente ampia della norma in questione, per certi versi addirittura esorbitante lo stesso dato normativo.
Il riferimento va al passaggio della circolare in cui l’Amministrazione ritiene “opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di chiusura delle operazioni”. Sul punto si precisa (cfr. nota n. 14) che l’opportunità di notificare l’invito al contraddittorio a seguito del PVC riguarda, comunque, solo i casi in cui la contestazione si fonda su elementi diversi da quelli “certi” (quali fatture emesse e non contabilizzate), restando invece opportuno in tutti gli altri casi.
Abbiamo precedentemente ricordato come la norma (al comma 1) disponga che l’invito al contraddittorio vada notificato ai contribuenti “fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura”.
Come rilevato sin dai primi commenti alla disposizione, l’inciso in questione rappresenta l’estrinsecazione della ratio originaria della norma, introdotta proprio con l’intento di inserire una forma di interlocuzione preventiva con il Fisco nel caso di verifiche “a tavolino”, nelle quali, come noto, il PVC non è obbligatorio..
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