Lo Studio ha ottenuto l’annullamento di due avvisi di liquidazione (sentenza n. 2746/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano il 21 giugno 2024) con cui l’Agenzia Entrate aveva richiesto al contribuente maggior IVA e imposta sostitutiva sui mutui, disconoscendo i benefici “prima casa”, in forza di una rettifica catastale già annullata in primo grado.
Il contribuente impugnava la liquidazione delle maggiori imposte lamentando che la rettifica catastale in A/8, presupposto logico-giuridico per la liquidazione, fosse già stata annullata dal giudice tributario con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con l’effetto che tale rettifica (annullata) non poteva spiegare effetti nell’ordinamento.
Tale argomentazione è stata integralmente accolta dalla Corte di Giustizia tributaria di Milano, la quale ha annullato, in accoglimento di tale motivo preliminare, i due avvisi di liquidazione.
Più in dettaglio, i giudici, con motivazione del tutto condivisibile, hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 67-bis del DLgs. 546/1992, le “sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo” e che tale immediata esecutività spiega i propri effetti anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.