La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con la sentenza n. 520/2026 (depositata il 22 aprile 2026), ha integralmente accolto il ricorso di un importante gruppo alberghiero assistito dallo Studio, annullando plurimi avvisi di accertamento relativi agli anni 2019 e 2020, fondati sulla presunta somministrazione illecita di manodopera dissimulata mediante contratti di appalto.
Il Collegio ha rilevato che gli avvisi impugnati si fondavano su un richiamo generico al PVC e a risultanze istruttorie eterogenee, senza una puntuale trasposizione degli elementi fattuali riferiti al rapporto contrattuale contestato.
In particolare, viene censurata l’assenza di:
• indicazione delle modalità esecutive delle prestazioni;
• elementi specifici relativi a tempi, luoghi e organizzazione del lavoro;
• riferimenti concreti alle figure aziendali coinvolte.
Ne deriva, secondo la Corte, la violazione dell’obbligo di motivazione e il mancato assolvimento dell’onere probatorio, non potendo l’accertamento fondarsi su mere congetture o su un impianto indiziario astratto.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui i giudici escludono la possibilità di riqualificare automaticamente un appalto in somministrazione illecita sulla base di irregolarità riferite all’appaltatore o a soggetti terzi.
La Corte afferma che tale riqualificazione richiede:
• una verifica in concreto delle modalità di esecuzione del rapporto;
• la dimostrazione di una effettiva eterodirezione dei lavoratori;
• l’assenza di una reale organizzazione imprenditoriale in capo all’appaltatore.
Nel caso di specie, tali elementi non sono stati dimostrati, risultando la pretesa dell’Ufficio fondata esclusivamente su valutazioni generiche relative a presunte irregolarità dell’appaltatore.
La decisione valorizza inoltre, in modo unitario, il complesso degli elementi offerti dalla contribuente, tra cui:
• la certificazione del contratto di appalto;
• le risultanze del giudizio giuslavoristico;
• le dichiarazioni rese da referenti dell’appaltatore;
• il decreto di archiviazione in sede penale.
Tali elementi, pur non vincolanti per il giudice tributario, sono stati ritenuti coerenti e idonei a contrastare l’impostazione dell’Amministrazione, contribuendo a evidenziarne il deficit probatorio.
Una volta esclusa la somministrazione illecita e l’inesistenza delle operazioni, la Corte ha conseguentemente annullato tutte le riprese ai fini IVA, IRES e IRAP, ribadendo che:
• l’indetraibilità IVA richiede la prova dell’inesistenza (anche soggettiva) dell’operazione o della partecipazione del contribuente a una frode;
• ai fini delle imposte dirette, non è sufficiente richiamare irregolarità del fornitore in assenza di prova sull’effettiva inesistenza delle prestazioni.