Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La sentenza n. 12/2026 depositata in data 7 gennaio 2026 dalla Sezione 2 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini affronta una contestazione sempre più frequente, fondata sulla riqualificazione di contratti di appalto “labour intensive” in ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, con conseguente recupero dell’IVA detratta dal committente (e dell’IRAP).
Nel caso concreto, una società alberghiera aveva affidato a un fornitore esterno servizi di cucina, sala e pulizie.
L’Agenzia delle Entrate, valorizzando elementi legati alla struttura del prestatore (ritenuto inserito in una catena di società “apri e chiudi” con sistematici mancati versamenti IVA), ha sostenuto che l’appalto dissimulasse una somministrazione irregolare e che le prestazioni dovessero qualificarsi come “giuridicamente inesistenti”, con conseguente indetraibilità dell’imposta.
La Corte accoglie il ricorso, rilevando innanzitutto l’insufficienza probatoria circa l’effettiva eterodirezione del personale e l’assenza di autonoma organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. In mancanza di riscontri concreti (verbali ispettivi, audizioni di lavoratori, contestazioni giuslavoristiche), la riqualificazione resta meramente assertiva e non supera l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione ex art. 7 comma 5‑bis del DLgs. 546/92.
Il profilo più interessante della pronuncia riguarda tuttavia l’IVA, poiché la Corte afferma che, anche volendo seguire in via ipotetica la tesi dell’Ufficio, la conclusione raggiunta nell’avviso risulta comunque errata in diritto.Secondo la Corte, la somministrazione di manodopera, anche se irregolare o illecita sotto il profilo lavoristico, costituisce pur sempre una prestazione di servizi a titolo oneroso e dunque un’operazione imponibile IVA, non un’operazione “fuori campo”. L’illiceità civilistica non incide automaticamente sulla rilevanza tributaria dell’operazione..
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