Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Negli ultimi mesi si è fatto sempre più acceso il dibattito intorno alla natura potenzialmente elusiva delle holding “statiche” che trattengano al proprio interno gli utili trasferiti dalle società operative (fra le varie, si veda “Centrale il destino dei dividendi erogati alla holding statica della persona fisica” del 23 giugno 2026).
Si può ritenere, infatti, che il vantaggio derivante dalla tassazione dei dividendi in capo alla holding nella misura dell’1,2% (in luogo della ritenuta del 26% che sconterebbe il socio persona fisica) abbia natura sistemica, e quindi lecita, solo finché resti transitorio; quando invece gli utili vengono meramente trattenuti dalla holding per orizzonti di medio-lungo periodo, il differimento del prelievo IRPEF diverrebbe sine die, suscettibile di integrare una fattispecie abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Ciò in quanto l’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ricomprende tra i vantaggi fiscali anche i differimenti di imposizione, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo; d’altronde – si sostiene ancora in dottrina – la distribuzione ai soci costituirebbe il destino naturale degli utili, posto che il contratto di società è lo strumento con cui due o più persone esercitano in comune un’attività economica “allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247 c.c.).
Queste posizioni dottrinarie stanno trovando sponda anche in attività di verifica, attualmente in corso di svolgimento, nelle quali l’Agenzia delle Entrate contesta l’asserito differimento sine die pure con riferimento a flussi di dividendi trasferiti alle holding in annualità recentissime (fra cui 2024, 2025 e addirittura 2026).
Secondo i verificatori, in particolare, se gli utili percepiti dalla holding vengono impiegati in strumenti finanziari o assicurativi che anche il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente (titoli di Stato, obbligazioni, fondi comuni, polizze), la holding si ridurrebbe a una costruzione abusiva, volta unicamente a evitare la ritenuta del 26% altrimenti applicabile, con conseguente contestazione, in capo alla società erogante, delle omesse ritenute ex art. 27 del DPR 600/73.
Tale ricostruzione (che si caratterizza spesso per effetti assai significativi in termini di imposte contestate) non pare corretta…
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