Definizione con soccombenza parziale applicabile alle liti su sole sanzioni

Definizione con soccombenza parziale applicabile alle liti su sole sanzioni 150 150 taxlit

Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

L’art. 6 comma 2-bis del DL 119/2018, inserito in fase di conversione, individua l’importo da corrispondere per la definizione delle liti pendenti in caso di soccombenza ripartita tra Agenzia delle Entrate e contribuente.
In particolare, detta disposizione stabilisce che: “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”.

Il richiamo alle sole “disposizioni di cui al comma 2” ha sollevato qualche dubbio in merito all’applicazione del meccanismo dello “split” tra la parte di atto confermata e quella di atto annullata anche agli atti impositivi contenenti esclusivamente “sanzioni non collegate ai tributi”.

Per tali atti, infatti, sussiste un’autonoma disposizione – non richiamata dal comma 2-bis – che regola le percentuali di definizione, ovvero il successivo comma 3 a mente del quale si prevede il pagamento del 15% delle sanzioni contestate/irrogate nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 40% “negli altri casi”.

Il dubbio, dovuto per lo più a un’infelice tecnica legislativa, è stato fortunatamente risolto dalla stessa Agenzia [..]

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