Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali

Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Tra i giudici del lavoro (cfr. Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 e, da ultimo, Trib. Milano n. 7823/2022), ha preso piede il preoccupante orientamento secondo cui sarebbe addirittura preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto” (si veda “Niente DURC se si compensano debiti previdenziali con crediti fiscali” del 4 marzo 2022).
E ciò secondo una distorta lettura dell’art. 17 del DLgs. 241/1997 in forza della quale sarebbe possibile giovarsi di questa modalità satisfattiva dell’obbligazione contributiva solo se a essere compensati siano i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici del lavoro, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/1997 non è infatti vero che nel nostro sistema è preclusa la compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali; anzi è proprio l’art. 17 ad averla ammessa espressamente, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, consentendo versamenti “unitari”.
Quando l’art. 17 fa riferimento a “medesimi soggetti” (questo sembra essere il punto in discussione) intende affermare che la compensazione deve avvenire con crediti vantati nei confronti degli enti indicati, non che deve avvenire tra crediti e debiti della stessa natura quindi dello stesso ente.

Sul tema è intervenuta anche Assonime che, nel Caso n. 3/2023 (si veda “Divieto di compensare crediti fiscali e contributi censurabile” del 18 febbraio 2023), ha manifestato notevoli perplessità in relazione al suddetto orientamento perché non trova adeguato supporto nel dato normativo, il quale depone pacificamente in senso contrario e, cioè, in favore della compensazione dei crediti erariali con i debiti contributivi.

Con un emendamento approvato al DL 11/2023, sul cui Ddl. di conversione la Camera voterà oggi la questione di fiducia posta dal Governo, il legislatore ha fortunatamente bloccato questo trend pericoloso, chiarendo, con una norma di interpretazione autentica, che l’art. 17 comma 1 primo periodo del DLgs. 241/97 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, nei confronti di enti impositori diversi

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