di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Dalla lettura della bozza del disegno di legge delega fiscale, approvato dal Governo, fra le varie proposte di riforma del sistema tributario italiano emerge anche quella che riguarda il procedimento accertativo.
L’art. 15 dell’articolato, nell’ambito di una generale spinta verso la semplificazione, razionalizzazione e implementazione dell’uso delle tecnologie nell’ambito dell’accertamento tributario, si occupa specificamente anche del principio del contraddittorio preventivo, che si mira a rafforzare in modo sostanziale.
Nell’attuale ordinamento tributario, il principio del contraddittorio non ha un riconoscimento generalizzato.
Da un lato, infatti, in caso di verifiche fiscali caratterizzate da accessi presso la sede del contribuente, è prevista la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), con la facoltà nei 60 giorni seguenti per il contribuente di formulare memorie difensive, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000.
Le memorie difensive devono essere valutate dall’ente impositore e, in ogni caso, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima dello spirare dei 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per giurisprudenza consolidata, la notifica di un avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 per la presentazione delle memorie, conduce alla nullità dell’atto impositivo.
In caso di verifiche “a tavolino”, invece, l’art. 5-ter del DLgs. 218/1997 (in vigore dal 1° luglio 2020), prevede che, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del PVC, prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio “notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento”. L’obbligo di notifica dell’invito opera, secondo l’Agenzia, solo in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e IVIE/IVAFE. Sono inoltre esclusi dalla procedura gli accertamenti parziali. Nell’ipotesi di accertamento emesso con la partecipazione del contribuente, l’atto deve contenere, a pena di nullità, una motivazione rafforzata, dovendo l’Ufficio spiegare le ragioni per cui ha disatteso le doglianze formulate dalla parte. Infine, il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento solo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (c.d. prova di resistenza).
Il disegno di legge delega interverrebbe su questo quadro stimolando, anzitutto, il riconoscimento “in via generalizzata” e a pena di nullità del contraddittorio preventivo (all’infuori dei controlli automatizzati), prescrivendo l’introduzione di una disposizione generale unica che disciplini in modo omogeneo l’istituto, “indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo”.
Il disegno di legge, inoltre, delegherebbe il legislatore a riconoscere un termine congruo a favore del contribuente per la presentazione di osservazioni difensive, prevedendo altresì l’obbligo per l’ente di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente…
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