di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
a cessione di terreni su cui, a seguito di specifica autorizzazione comunale, è stata installata una stazione radio, è assoggettabile all’imposta di registro secondo l’aliquota del 9% di cui al comma 1 dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata, DPR 131/1986 e non secondo l’aliquota speciale del 15% di cui al comma 3, dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 131/1986, risultando non dirimenti le risultanze del certificato di destinazione urbanistica.
Queste sono le interessanti conclusioni a cui è giunta la Sezione 1 della C.G.T. I di Padova con la sentenza n. 278, depositata lo scorso 16 luglio.
La controversia oggetto di giudizio prendeva le mosse dall’impugnativa di plurimi avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio aveva applicato l’aliquota speciale del 15% di cui al comma 3, dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 131/1986 relativa ai trasferimenti di “terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, in luogo di quella ordinaria del 9% di cui al comma 1 dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986, applicata dalle parti in sede di registrazione dell’atto.
L’Agenzia muoveva la pretesa tributaria sul presupposto che l’oggetto della cessione avesse la natura di “terreno agricolo”, invocando, a sostegno della ripresa, esclusivamente le risultanze del certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito, che collocava l’area compravenduta in zona agricola.
La ricorrente censurava la legittimità degli atti, evidenziando come l’area di terreno in questione, a seguito della costruzione e istallazione della stazione radio di telefonia mobile – avvenuta su espressa autorizzazione dell’ente locale – avesse completamente perduto le qualità originarie di terreno agricolo e, pertanto, non avrebbe potuto essere qualificata come “agricola” ai fini dell’applicazione del comma 3, dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al DPR 131/1986.
La ricorrente evidenziava, inoltre, che l’opera era stata specificamente accatastata nel catasto fabbricati quale F7 e al “catasto terreni” quale “Ente Urbano” senza intestazione, in linea con la prassi amministrativa dello stesso Ufficio (cfr. circolare n. 18/2017), precisando che secondo la Cassazione “La denominazione «ente urbano» viene utilizzata per individuare le aree la cui destinazione è variata da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altro fine. L’aggettivo «urbano» indica proprio la diversità tra terreno agricolo e terreno con finalità non agricole” (Cass. n. 16839/2021).
Infine, la contribuente faceva presente che la pretesa dell’Ufficio non risultava in linea con la ratio della disposizione introduttiva dell’aliquota punitiva del 15%, volta a disincentivare l’acquisto di terreni agricoli da parte di non agricoltori. Non vi erano ragioni per cui tale aliquota maggiorata avrebbe dovuto trovare applicazione relativamente a un’area che già il Comune, con specifica autorizzazione, aveva “sottratto” all’agricoltura per averla destinata a ospitare una “stazione radio”..
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