Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’epopea del contraddittorio preventivo nell’ordinamento tributario italiano sembra non conoscere pace. Infatti, i condivisibili principi contenuti nella Legge Delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), secondo cui il contraddittorio doveva assumere (finalmente) la funzione di principio generale omogeneamente applicabile, sono stati nei fatti accantonati dal legislatore delegato che, in un effluvio di normative (primarie e secondarie), ha sostanzialmente tradito le indicazioni della Delega fiscale, dando prova di considerare il contraddittorio preventivo, più che una misura di civiltà giuridica e buona amministrazione, come un ostacolo all’azione di accertamento.
Ne parlavano gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro sul numero 4/2024 della rivista l’Accertamento di Eutekna Dottrinail contributo
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