Eccedenza della sostitutiva assolta in regime amministrato rimborsabile

Eccedenza della sostitutiva assolta in regime amministrato rimborsabile 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

L’art. 2, comma 5, del DL 133/2013 ha introdotto per gli intermediari abilitati (tra cui Banche, SGR, società fiduciarie) il versamento in acconto, in relazione all’imposta sostitutiva dovuta sui capital gain realizzati in regime di “risparmio amministrato”, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 461/97.

L’intermediario provvede alla liquidazione e al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l’importo da ciascun reddito diverso realizzato o ricevendo la necessaria provvista da parte del contribuente. Il DL 133/2013 ha previsto che gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva in esame sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
La norma in discorso, se da un lato, chiarisce che lo scomputo dell’acconto può essere effettuato sui versamenti relativi alla stessa imposta sostitutiva, non precisa però quale sia la sorte dell’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo.

Sul punto, con la risoluzione n. 91/2013, l’Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ribadito il dato normativo affermando che lo scomputo può avvenire “esclusivamente” con i versamenti dell’imposta sostitutiva; quanto al secondo aspetto, ha precisato che “l’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo”.

Si pone, quindi, il tema di quali siano le opzioni dell’intermediario nel caso in cui, a seguito dei suddetti scomputi, residui un’ulteriore eccedenza di versamento e, in particolare, se detta eccedenza possa essere richiesta a rimborso.
La problematica, di non poco conto, riveste grande rilevanza soprattutto per le piccole società fiduciarie le quali, a seguito di “realizzi” straordinari o intervenuta revoca dei mandati, possono trovarsi in pancia un ingente credito che non riescono a recuperare…

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