di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Con la sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità con riguardo all’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016, nella parte in cui comporta l’automatica esclusione dalle gare d’appalto in presenza di violazioni fiscali “gravi” definitivamente accertate, intendendosi come tali quelle aventi a oggetto importi superiori a 5.000 euro.
Secondo la Consulta, infatti, la soglia di 5.000 euro, derivante dal richiamo all’art. 48-bis del DPR 602/73 contenuto nel secondo periodo dell’art. 80 comma 4, non può ritenersi né irragionevole, né sproporzionata.
Occorre anzitutto evidenziare che, sebbene l’art. 80 del DLgs. 50/2016 sia ormai stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice degli appalti (DLgs. 36/2023), esso continua ad applicarsi – per effetto dell’art. 226 comma 2 del DLgs. 36/2023 – a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova norma (1° luglio 2023).
Ciò premesso, la sentenza trae origine dalla questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato, il quale aveva espresso dubbi sulla compatibilità tra l’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016 e l’art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice remittente, la previsione di una soglia fissa di rilevanza (pari a 5.000 euro) per l’esclusione dagli appalti, indipendentemente dal loro valore, potrebbe condurre a risultati manifestamente sproporzionati, peraltro impossibili da risolvere attraverso un’interpretazione adeguatrice della norma.
Il caso concreto ne è un esempio emblematico: a fronte di un appalto del valore di oltre 9 milioni di euro, un operatore economico era stato escluso per un debito tributario definitivamente accertato di 18.000 euro, vale a dire un importo 530 volte inferiore al valore della commessa.
Secondo il Consiglio di Stato, la soglia di esclusione automatica di cui all’art. 80 comma 4 sarebbe irragionevole e sproporzionata, in quanto non sarebbe giustificata né dalla ratio legis intrinseca (integrità e affidabilità dell’operatore selezionato), né da quella estrinseca, di indole fiscale, tesa a perseguire la compliance impoesattiva. A tale irragionevolezza si potrebbe far fronte, sostiene il giudice remittente, solo con un intervento additivo che correlasse la gravità della violazione anche al valore dell’appalto, come già previsto per le violazioni non definitivamente accertate (almeno 10% del valore della gara, con soglia minima di 35 mila euro).
La Consulta, tuttavia, non ha ritenuto fondate le eccezioni di costituzionalità..
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