di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Con l’art. 12 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), il legislatore ha inteso incrementare il livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei vari Paesi, nell’ottica di contrastare l’evasione mediante il trasferimento di redditi imponibili in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il comma 2 del citato art. 12 ha previsto una presunzione relativa di evasione secondo la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti da contribuenti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono integralmente assimilabili a redditi sottratti a tassazione, e pertanto sottoponibili a imposizione ai sensi della normativa tributaria nazionale.
Più precisamente, tale norma ha disposto che “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 […] e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 […], senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
In merito, è nato un significativo dibattito in relazione alla portata sostanziale o procedurale dell’art. 12, comma 2 del DL 78/2009, con i conseguenti dubbi circa l’applicabilità della stessa anche con riferimento a periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
La controversa questione vertente sulla natura di tale norma, dopo essere stata tanto dibattuta dalla giurisprudenza di merito (che ha visto prevalere l’orientamento che ne ha, appunto, riconosciuto natura di norma “sostanziale” e pertanto irretroattiva), è stata risolta, nel senso della irretroattività anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 del 2 febbraio 2018 (successivamente confermata dalle sentenze nn. 33223/2018 e 2562/2019)..
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