La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1018/2026 (Sez. 6, depositata l’11 maggio 2026), ha accolto integralmente l’appello del contribuente assistito dallo Studio, riformando la pronuncia di primo grado e dichiarando illegittimo il diniego tacito opposto dalla Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso IRPEF per gli anni 2021 e 2022.
Il fatto. Il contribuente, lavoratore dipendente, sottoscriveva nel maggio 2021 un contratto a tempo indeterminato con una società italiana per prestare attività lavorativa interamente in Qatar. Dal giugno 2021 al febbraio 2023 si trasferiva stabilmente nello Stato del Golfo, dove otteneva regolare permesso di residenza con rilascio del documento di identità qatariota, apriva conto corrente locale per l’accredito degli stipendi e acquisiva tutti gli indici di radicamento personale ed economico ivi prescritti. Per mera dimenticanza, tuttavia, ometteva di cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e di iscriversi all’AIRE. Il datore di lavoro italiano, valorizzando esclusivamente il dato anagrafico ex art. 2, co. 2 TUIR, lo trattava come fiscalmente residente in Italia per tutta la durata del distacco in Qatar, operando le ritenute IRPEF e le addizionali sui redditi ivi prodotti. Rientrato in Italia nel gennaio 2023, il contribuente presentava integrativa per il 2021 qualificandosi “non residente” e, nel gennaio 2024, depositava istanza di rimborso per le imposte indebitamente trattenute sui redditi qatarioti del 2021 e del 2022. Sull’istanza si formava silenzio-rifiuto. La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 4309/2024, rigettava il ricorso valorizzando la mancata iscrizione all’AIRE.
Il principio: prevalenza della residenza convenzionale. La Corte di secondo grado ribalta integralmente l’impostazione. La mancata cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la mancata iscrizione all’AIRE non sono di per sé preclusive del diritto al rimborso quando il contribuente sia stato effettivamente residente fiscalmente in altro Stato secondo i criteri convenzionali. Trova applicazione l’art. 4 della Convenzione Italia–Qatar contro le doppie imposizioni, in combinato disposto con l’art. 75 D.P.R. 600/1973 e l’art. 2 TUIR.
La gerarchia delle fonti. L’art. 75 D.P.R. 600/1973 fa espressamente salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni riveste, al pari delle altre norme internazionali pattizie, carattere di specialità rispetto alla disciplina nazionale e prevale su quest’ultima, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost. Il dato anagrafico interno cede dunque di fronte alla disciplina convenzionale, una volta che ne ricorrano in concreto i presupposti applicativi.
Il consolidamento in Cassazione. Il Collegio richiama espressamente Cass. n. 29463 del 14 novembre 2024, secondo cui la mancata cancellazione dalle liste anagrafiche della popolazione residente non comporta l’assoggettamento a imposizione in Italia laddove siano invocate le convenzioni contro le doppie imposizioni, le cui regole di determinazione della residenza fiscale prevalgono sul diritto interno.
Conseguenze. Accertata l’effettiva residenza fiscale convenzionale in Qatar per gli anni in contestazione, la Corte annulla il diniego e condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso integrale delle somme richieste, oltre interessi di legge. Spese di entrambi i gradi a carico dell’Ufficio.