La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1075/2026 (Sez. 21, depositata il 15 maggio 2026), ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza e confermato integralmente la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente assistita dallo Studio, dichiarando illegittimo il diniego tacito di rimborso opposto in materia di regime degli “impatriati” ex art. 16 D.Lgs. 147/2015.
Il fatto.
I fatti. La contribuente rientrava in Italia nell’aprile 2019, aprendo partita IVA in regime forfetario. Pur in possesso fin da subito dei requisiti sostanziali per accedere al regime degli impatriati per il quinquennio 2019–2023, decideva in via prudenziale di non applicarlo per gli anni 2019 e 2020 — rinunciando di fatto ai primi due anni di agevolazione — alla luce dei chiarimenti dell’Amministrazione (Risposta n. 283/2019) sull’incompatibilità tra forfetario e regime impatriati. Dal 2021, venuti meno i requisiti del forfetario e rientrata nel regime ordinario, esercitava l’opzione per il regime di favore mediante Modello Integrativo Redditi PF 2022 presentato il 28 luglio 2023, detassando al 50% i redditi 2021 di lavoro autonomo e dipendente e richiedendo a rimborso l’IRPEF versata in eccesso (oltre € 15.800, più addizionali regionali e comunali). L’Ufficio opponeva silenzio-rifiuto, sostenendo la tardività dell’opzione perché esercitata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione del Modello, secondo quanto indicato dalla Circolare 33/E/2020.
Giudicato interno sui requisiti sostanziali.
La Corte recepisce l’eccezione difensiva ex art. 329 co. 2 c.p.c.: già in primo grado l’Agenzia non aveva contestato la sussistenza in capo alla contribuente dei presupposti di accesso al regime, limitandosi a eccepire la tardività dell’opzione. In appello, mantenendo la medesima impostazione, l’Ufficio ha definitivamente reso coperto da giudicato interno l’accertamento sull’integrazione dei requisiti sostanziali — incluso il profilo, non preclusivo, della precedente fruizione del regime forfetario per gli anni 2019–2020.
Integrativa a favore e limiti della prassi.
Nessuna preclusione alla presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” può essere desunta dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015. La disciplina subprimaria può regolare le modalità attuative del rimborso, ma non può delineare i presupposti del diritto, riservati al legislatore. La circolare è strumento di interpretazione della norma, non fonte per introdurne di nuove (in linea con Cass. n. 18618/2019 e Cass. n. 20819/2020).
Modalità di accesso al regime: non opzione negoziale, ma modalità legale di determinazione dell’imposta. Il principio decisivo, ormai consolidato in Cassazione, è che il regime ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 non integra un’opzione negoziale soggetta a termini decadenziali, ma una modalità legale di determinazione dell’imposta ancorata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti sostanziali. La mancata richiesta tempestiva al sostituto d’imposta o la mancata indicazione del beneficio nella dichiarazione originaria non comportano alcuna decadenza dal diritto: determinano unicamente l’onere per il contribuente di azionare lo strumento generale del rimborso. Gli adempimenti formali sono previsti non per legittimare il rimborso — che resta ancorato ai requisiti sostanziali — ma esclusivamente per consentire la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro. In tal senso la Corte richiama Cass. n. 34655/2024, Cass. n. 15234/2025, Cass. n. 23526/2025 e Cass. n. 30569/2025, nonché i conformi precedenti di legittimità di merito della stessa CGT lombarda (nn. 1988/2025, 1671/2025 e 1982/2025).