di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
È nullo l’avviso di accertamento a tavolino IVA se il contribuente allega in giudizio documentazione contabile che, ove il contraddittorio preventivo si fosse svolto, avrebbe potuto produrre già in fase istruttoria per favorire un esito diverso della verifica. È questo il principio desumibile dalla lettura della sentenza n. 20747 depositata dalla Cassazione il 1° agosto scorso, in cui viene a delinearsi un caso di superamento della c.d. prova di resistenza e di conseguente annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio preventivo.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un avviso di accertamento induttivo notificato a una persona fisica a seguito dell’omessa compilazione della sezione dedicata all’IVAnell’ambito del modello UNICO (la parte relativa all’IRPEF era stata invece correttamente compilata).
Fra i diversi motivi di ricorso per cassazione, il contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente; in particolare, veniva lamentata la violazione del comma 2 della norma, per non aver l’ufficio informato il contribuente dei fatti da cui sarebbe potuto derivare “il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione” e del comma 5, a mente del quale, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere all’iscrizione a ruolo di tributi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti.
La Cassazione fa una summa della complessiva doglianza, concentrando la propria analisi sul rispetto del generale principio del contraddittorio preventivo, ricordando come, in materia di tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è gravata dall’obbligo del contraddittorio, la cui violazione determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase istruttoria (c.d. “prova di resistenza”). In particolare, i Supremi giudici richiamano la sentenza a Sezioni Unite n. 24823/2015 che proprio in materia di prova di resistenza ha chiarito che il contribuente è onerato di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase istruttoria, non potendosi limitare a una doglianza meramente formale...
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