di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
on la risposta 349 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il meccanismo di cui all’art. 60 comma 7 del DPR 633/1972 (secondo cui il contribuente, dopo aver pagato le maggiori imposte accertate in via definitiva può esercitare la rivalsa verso il cessionario che, a sua volta, può portare in detrazione l’IVA), si applica anche in caso di definizione agevolata del PVC, ex art. 1 del DL 119/2018.
L’art. 1 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di definire i processi verbali di constatazione consegnati o notificati entro il 24 ottobre 2018, in relazione ai quali, alla predetta data, non fosse già stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio. Affinché la definizione agevolata possa dirsi efficace, il DL 119/2018 ha previsto, innanzitutto, che il contribuente accetti integralmente i rilievi sollevati in relazione ai periodi d’imposta che si intende definire; dal punto di vista operativo, la definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, da presentarsi entro il 31 maggio 2019, e con il versamento, entro pari data, della totalità delle somme dovute o della prima rata (fino a un massimo di 20 rate trimestrali).
Il quesito oggetto della risposta in commento concerneva la questione se l’avvenuta definizione agevolata di un PVC potesse consentire la rivalsa ai sensi dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/1972 della maggior IVA versata per la definizione.
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