di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Il prezzo di cessione di un ramo d’azienda, definito dalle parti a valle di una procedura di gara competitiva gestita da un intermediario terzo professionale, deve ritenersi coerente con il valore venale in comune commercio ex art. 51, comma 2 del DPR 131/1986 e, come tale, non suscettibile di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro. È questo l’importante principio confermato nella recente decisione della C.T. Reg. Lombardia n. 641/18/2020.
Il caso oggetto della decisione concerneva la cessione di un ramo d’azienda afferente a una compagnia assicurativa, ceduto nell’ambito di un’asta competitiva gestita da una nota banca d’affari internazionale, preordinata proprio a garantire al venditore il “raggiungimento del miglior prezzo di cessione acquisibile sul mercato”.
La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ha confermato la congruità del prezzo dichiarato dalle parti, anzitutto in ragione degli errori metodologici commessi dall’ufficio (il quale aveva rideterminato il valore d’avviamento prendendo a riferimento dati reddituali non afferenti al triennio precedente la cessione), ma soprattutto per la sussistenza della gara competitiva, ritenuta dai giudici una “valida garanzia di raggiungimento del miglior prezzo di cessione”, da intendersi, pertanto, alla stregua del valore venale in comune commercio…
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