di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Fra le righe della circolare n. 6 di ieri in materia di sospensione dei termini e accertamento con adesione (si veda “Cumulo incondizionato tra sospensione processuale e fase di adesione” di oggi), l’Agenzia ha sostenuto che il termine di 20 giorni di cui all’art. 8 del DLgs. 218/1997 per perfezionare, tramite il pagamento, la procedura di adesione, non è soggetto ad alcuna sospensione, né fino al 15 aprile, né fino al 31 maggio. Pertanto, i contribuenti che abbiano sottoscritto nei primissimi giorni di marzo l’atto di accertamento con adesione dovranno affrettarsi a versare quanto dovuto, pena il mancato perfezionamento della procedura deflattiva.
L’affermazione resa dalla circolare desta, tuttavia, alcune perplessità. A questo proposito, un’analisi attenta della disciplina si rende necessaria.
L’art. 68 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento di diverse entrate tributarie, legate all’attività di riscossione delle imposte.
Sono sospesi i termini per i versamenti in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti sospesi sono da effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione, ovvero entro il 30 giugno. Oggetto di sospensione, sempre fino al 31 maggio, sono poi gli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane, così come le ingiunzioni di pagamento e i nuovi avvisi di accertamento esecutivi che possono emettere gli enti locali a partire dal 2020 (si veda “Accertamenti esecutivi esclusi dalla proroga al 30 giugno” del 21 marzo 2020).
Con la circolare n. 5/2020, l’Agenzia delle Entrate ha – inaspettatamente e, a ben vedere, in contrasto con la legge – circoscritto il campo di applicazione dell’art. 68 del DL 18/2020 ai soli avvisi di accertamento esecutivi, già affidati all’agente della riscossione.
Secondo l’ente impositore “la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010”.
Per gli avvisi di accertamento notificati e il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto, troverebbe invece applicazione, secondo l’Agenzia, la sola sospensione prevista dall’art. 83 comma 2 dello stesso DL, che sospende dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per la proposizione del ricorso…
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