di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nel corso dell’iter parlamentare è stato modificato l’art. 67 comma 4 del DL 18/2020, il quale, nella versione originaria, richiamava l’art. 12 del DLgs. 159/2015 nella sua interezza; post conversione, invece, il rimando è stato “limitato” solo ai commi 1 e 3, escludendo quindi (almeno stando agli atti parlamentari), l’applicazione dell’ormai famigerato comma secondo e del meccanismo di proroga biennale dei termini di decadenza degli atti impositivi in esso contenuto (che, pertanto, dovrebbero continuare a “scadere” al 31 dicembre dell’anno in corso).
Un po’ in sordina rispetto al riferimento contenuto nell’art. 67 è, invece, passato il riferimento all’art. 12 del DLgs. 159/2015 – si badi, nella sua interezza – contenuto nel successivo art. 68 del decreto Cura Italia, dedicato alla sospensione dei termini di versamento degli atti affidati all’Agente della riscossione.
In questo secondo caso, l’iter di conversione in legge non ha mutato il rimando all’art. 12, che resta richiamato per intero, lasciando del pari intatti, se possibile, anche tutti i dubbi interpretativi connessi.
In primo luogo, occorre ricordare che l’art. 68, così come interpretato dall’Agenzia delle Entrate, riconosce una proroga al 30 giugno 2020 dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, purché già affidati all’agente della riscossione (almeno stando alla discutibile interpretazione contenuta nella circolare n. 5 del 2020), in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Ciò detto, deve anzitutto rilevarsi che il richiamo all’art. 12 del DLgs. 159/2015 contenuto nell’art. 68 comma 1, oltre che all’intera norma, non risulta circoscritto neppure ai soli fini degli effetti su prescrizione e decadenza, come invece (piuttosto cripticamente) fatto dall’art. 67 comma 4.
Ciò implica che, almeno in astratto, vada indagata la compatibilità fra la sospensione dei termini di versamento degli atti esattivi, e ogni aspetto riportato in ciascuno dei tre commi dell’art. 12 citato…
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