di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
l DL “Rilancio”, il cui Ddl. di conversione è all’esame dell’Aula della Camera, fra le diverse misure di sospensione dei termini amministrativi è intervenuto anche con riguardo ai pagamenti derivanti dalla “pace fiscale”, compresi quelli inerenti la c.d. rottamazione-ter(cfr. art. 154 del DL 34/2020).
L’art. 3 del DL 119/2018 – con cui erano stati nuovamente aperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione – ha previsto un meccanismo di decadenza dal beneficio della rottamazione piuttosto stringente; in particolare, il comma 14 dell’art. 3 citato dispone che la rottamazione perde efficacia in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento nei termini di una qualsiasi delle quattro rate annuali (in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre), salvo il caso del ritardo “scusabile”, ovvero non superiore a cinque giorni (art. 3, comma 14-bis del DL 119/2018).
Ciò detto, l’art. 154 del DL “Rilancio” ha previsto, con riguardo a tutte le rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, la possibilità di perfezionare i pagamenti entro il 10 dicembre 2020, senza aggravio di interessi o sanzioni. Le rate prorogate al 10 dicembre non possono godere di ulteriori proroghe, non ritenendosi ulteriormente applicabile il periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis del DL 119/2018.
Per far fronte alla complessa situazione economico-finanziaria delle imprese, l’art. 154 DL “Rilancio” ha poi previsto un’ulteriore agevolazione. In particolare, secondo il comma 1, lett. d), è ora consentito, ai contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-ter al 31 dicembre 2019, di vedersi accordate nuove dilazioni di pagamento ex art. 19 del DPR 602/73, in deroga a quanto prevedeva l’art. 3, comma 13 del DL 119/2018, secondo il quale, per i carichi oggetto di rottamazione-ter, le dilazioni in essere (ante rottamazione) erano automaticamente revocate e non potevano esserne accordate di nuove…
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