di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 16 del DLgs. 147/2015 prevede un’importante agevolazione per i lavoratori provenienti da un Paese estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/2019, infatti, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa dei lavoratori che:
– non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento,
– si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni, e
– svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia,
concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30% (il 70%, quindi, resta esente da imposizione). L’agevolazione ha una durata di 5 anni, salvo la possibilità di ottenere un prolungamento del beneficio, a certe condizioni.
Il comma 5-bis del citato art. 16 del DLgs. 147/2015, poi, prevede un rafforzamento dell’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del sud Italia (ovvero, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia).
In caso di trasferimento in una di queste Regioni, il reddito resta imponibile nella sola misura del 10% (pertanto, il 90% dei redditi percepiti è esente).
Con la recente circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli interessanti chiarimenti anche sull’agevolazione “rafforzata” di cui al comma 5-bis per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle Regioni del sud; chiarimenti che, a ben vedere, potrebbero agevolare in modo importante il fenomeno del c.d. “south working”.
La circolare ha chiarito che la nozione di residenza richiamata dall’art. 16 è quella “civilistica”, per come elaborata dalla giurisprudenza; pertanto, ai fini dell’individuazione della misura dell’agevolazione (esenzione del 70% o del 90% in caso di trasferimento al sud), rileva il luogo in cui la persona pone la propria dimora abituale, ovvero il luogo in cui il soggetto abita stabilmente.
A tal fine, ricorda la circolare, occorre rispettare un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza abituale in un dato luogo e l’intenzione di abitare stabilmente in quel luogo.
Ciò detto, l’apertura di maggior interesse da parte dell’Agenzia sul punto è rappresentata proprio dalla circostanza di ritenere comunque agevolabile il reddito del lavoratore impatriato che, pur fissando la residenza ai fini “civilistici” in una delle Regioni indicate dal comma 5-bis (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia), lavori in un Comune diverso da quello di residenza, evidentemente al di fuori del territorio interessato dall’agevolazione “rafforzata”…
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