di Giorgio infranca e Pietro Semeraro
In sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. decreto “Aiuti-ter”) è stato presentato un emendamento di fonte governativa che hanno previsto la proroga “lunga” del termine per la presentazione delle istanze di riversamento agevolato dei crediti ricerca e sviluppo, di cui all’art. 5 commi commi 7-12 del DL 146/2021 (si veda “Proroga al 31 ottobre 2023 per il riversamento del credito R&S” del 1° novembre 2022).
L’emendamento, in particolare, propone di estendere (in realtà, di riaprire) il termine per la presentazione delle istanze di versamento del credito d’imposta, scaduto lo scorso 31 ottobre, addirittura al 31 ottobre 2023, prevedendo altresì anche un nuovo calendario per i pagamenti. Difatti, rispetto alle scadenze ordinariamente previste dal DL 146/2021, ovvero 16 dicembre 2022 per la prima rata del riversamento (o per il totale, in caso non si dovesse optare per la rateazione), 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, si propone lo “scivolamento” in avanti di un anno per tutti i termini di pagamento. Pertanto, la prima rata (o l’intero pagamento) per chi presenterà l’istanza entro il 31 ottobre 2023 scadrà il 16 dicembre 2023 e le successive due rate avranno scadenza, rispettivamente, il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Oltre alla proroga di un anno del termine per accedere alla procedura di riversamento agevolato, l’emendamento prevede anche la possibilità di estendere il meccanismo della “certificazione” del credito, introdotto dall’art. 23 commi 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al nuovo bonus ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 comma 198-209 della L. 160/2019), anche al “vecchio” credito d’imposta ricerca e sviluppo (ovvero al credito d’imposta suscettibile di riversamento agevolato).
Tale certificazione ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) per la spettanza del credito d’imposta e, quantomeno con riguardo al credito ricerca e sviluppo di cui al DL 145/2013, potrà quindi essere fornita ex post.
L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Tale certificazione, peraltro, avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (tranne il caso che essa venga rilasciata per attività diversa da quella concretamente realizzata), con il corollario che gli atti impositivi contrari al contenuto della certificazione saranno nulli.
Alla luce dell’emendamento, dunque, sarebbe possibile per le imprese che non ritengono di accedere alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo, farsi “certificare” ex post la spettanza del credito, con effetto opponibile anche nei confronti dell’Agenzia.
Tuttavia, l’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 dispone che la certificazione non possa essere richiesta qualora siano intervenute contestazioni del credito, ovvero “siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento..
Per saperne di più, contattaci