Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Una relazione tecnica in tema di crediti per ricerca e sviluppo redatta da un esperto iscritto all’albo ministeriale, ove ottenuta dal contribuente dopo la consegna del PVC, sebbene non possa spiegare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, può comunque assumere valore probatorio per il giudice tributario. Difatti, la relazione tecnica che attesti l’agevolabilità di un dato progetto di ricerca e sviluppo, non può essere derubricata a mera relazione di parte, posto che l’art. 23 comma 2 del DL 73/2022, ultimo periodo, si limita a prevedere l’assenza di effetti vincolanti nei confronti del Fisco ove la certificazione sia ottenuta dopo la consegna del PVC, ma non esclude il valore probatorio intrinseco di quanto in essa attestato.
Il tutto, a maggior ragione, in un caso come quello di specie dove a fronte di una pretesa meramente “assertiva” dell’Agenzia delle Entrate, la società contribuente, tramite la relazione in questione, ha esposto ragioni tecniche a sostegno del proprio operato. Sono queste le condivisibili conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Brescia, con la sentenza n. 789/1/2025 dello scorso 23 ottobre 2025…
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