Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal DLgs. 219/2023, ha esteso in via generale il principio del contraddittorio preventivo, prevedendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
La norma impone che l’Amministrazione comunichi al contribuente lo schema di atto, assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare le proprie controdeduzioni.
In tale contesto, il legislatore stabilisce espressamente che “l’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo”, sancendo la natura dilatoria e garantistica del periodo concesso per il contraddittorio.
Si tratta di un principio di grande rilievo pratico, poiché il termine assegnato non si esaurisce per effetto dell’invio anticipato delle osservazioni da parte del contribuente. Anche qualora quest’ultimo trasmetta le proprie deduzioni prima della scadenza, l’Ufficio deve comunque attendere il decorso integrale del termine previsto dalla norma.
Fino a quel momento, infatti, il contribuente mantiene la facoltà di integrare o modificare le proprie argomentazioni difensive, e l’Amministrazione non può considerare chiuso il contraddittorio..
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