Bonus R&S – Crediti inesistenti e non spettanti – CGT Taranto 633/1/2026

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Taxlit ha assistito con successo un’azienda attiva nel settore della moda in un contenzioso tributario dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, conclusosi con la sentenza n. 633/1/2026, che ha disposto l’annullamento di un atto di recupero avente ad oggetto crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi agli anni 2017 e 2018.

Il team difensivo, composto dagli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, ha rappresentato la società contro la pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate, la quale contestava l’indebita fruizione del credito, qualificandolo come “inesistente” e applicando, di conseguenza, il più ampio termine di decadenza previsto dalla normativa.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione preliminare concernente la decadenza del potere di accertamento. In particolare, i giudici hanno escluso che il credito potesse essere qualificato come “inesistente”, ricondotto invece alla categoria dei crediti “non spettanti”, con conseguente applicazione del termine ordinario di accertamento.

Nel motivare la decisione, il Collegio ha richiamato il recente intervento normativo introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che ha fornito una definizione dei crediti “inesistenti” e “non spettanti”, nonché l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025. Secondo tali indicazioni, non possono essere considerati inesistenti i crediti disconosciuti sulla base di valutazioni tecnico-interpretative fondate su fonti non espressamente richiamate dalla disciplina agevolativa.

La pronuncia si inserisce inoltre nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU. n. 34419/2023), secondo cui un credito può essere qualificato come “inesistente” soltanto in presenza di una rappresentazione artificiosa della realtà o dell’assenza dei presupposti costitutivi, non rilevabile mediante controlli automatizzati o formali.

Secondo la Corte, nel caso concreto la contestazione dell’Ufficio non riguardava una inesistenza materiale del credito, bensì una differente interpretazione tecnico-giuridica delle attività svolte dall’impresa, fondata anche su fonti quali il Manuale di Frascati e su documenti di prassi intervenuti successivamente.

Una volta accertata la natura di credito “non spettante”, il Collegio ha rilevato che il termine di decadenza risultava già decorso al momento della notifica dell’atto, con conseguente annullamento integrale della pretesa tributaria.

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