Taxlit, con gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, ha ottenuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi l’annullamento di un avviso di accertamento IVA.
La Corte ha accolto, con valenza assorbente, il motivo preliminare: l’atto era stato notificato ante tempus, prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto imposto, a pena di annullabilità, dall’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023. Irrilevante la circostanza che il contribuente avesse già depositato osservazioni difensive: fino allo spirare del termine il contraddittorio non può considerarsi “chiuso”.
Il profilo di maggior interesse è la lettura di continuità offerta dai giudici lodigiani. Nel qualificare il nuovo contraddittorio preventivo, la Corte ha espressamente richiamato i principi consolidati dalla Corte di Cassazione in vigenza del previgente art. 12, comma 7, della L. 212/2000, oggi abrogato (cfr. Cass. n. 36198/2023 riferita proprio all’emissione ante tempus pur in presenza di osservazioni già depositate).