Di Giorgio Infranca
La presunzione di evasione sui capitali detenuti in paesi a fiscalità privilegiata non è retroattiva e, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del contribuente, dovrebbe trovare applicazione solo a partire dall’anno di imposta 2010.
Dopo anni di contenzioso sul tema, la Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 2662/18 (si veda ItaliaOggi del 3/2/2018) ha affermato la natura sostanziale e non retroattiva dell’art. 12, comma 2 del dl 78/2009, disposizione che ha introdotto nel nostro ordinamento una presunzione legale relativa per i capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata che, salvo prova contraria, si presumono sottratti a tassazione in Italia.
In particolare, i Supremi giudici, pronunciandosi su una ripresa a tassazione originata dalla c.d. Lista Falciani relativa agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, hanno rigettato la tesi dell’Agenzia delle entrate sulla natura procedimentale (e quindi retroattiva) della disposizione, rilevando che «la pretesa natura procedimentale della norma di cui all’art. 12, comma 2, del dl n. 78/2009 che pone in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa» [..]
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