Di Giorgio Infranca
Le modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2018 all’art. 20 dpr 131/1986 sono talmente significative e tali da apportare una «rivisitazione strutturale profonda e antitetica della fattispecie impositiva pregressa» che non è possibile affermarne la natura interpretativa. Conseguentemente, gli atti antecedenti al 1° gennaio 2018 continuano a essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione.
È questo, in estrema sintesi, il principio ricavabile dalla sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018 (ItaliaOggi del 27/1/2018) che, per la prima volta, si pronuncia sull’ambito applicativo delle modifiche introdotte all’art. 20 dpr 131/1986 con la legge di Bilancio 2018.
Ci si è interrogati (si veda ItaliaOggi del 7/11 e del 28/12/2017) sulla natura della modifica introdotta e si è detto che sebbene, da un lato, la volontà interpretativa (e non innovativa) del legislatore apparisse pacifica, dall’altro lato, fossero mancanti le caratteristiche «strutturali» tipiche di una norma di interpretazione autentica [..]
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