Il diritto alla restituzione dell’euroritenuta sorge esclusivamente nel momento di perfezionamento della procedura di collaborazione. È quello il «giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». Questa la riflessione indotta dalla lettura della sentenza della Ctp di Varese n. 309/2017 (si veda ItaliaOggi del 28 giugno), favorevole al rimborso dell’euroritenuta post voluntary. La Ctp non si pronuncia (almeno espressamente) sul termine entro il quale l’istanza di rimborso va proposta e, soprattutto, non individua esplicitamente, il dies a quo dal quale far partire detto termine. Atteso che dalla lettura della decisione, l’euroritenuta richiesta a rimborso riguardava gli anni 2010-2013, è verosimile che i giudici abbiano implicitamente e correttamente applicato l’art. 21, comma 2 del dlgs 546 del 1992 (disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema secondo cui «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione») individuando il dies a quo nel momento di perfezionamento della voluntary.
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