Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’art. 6 del DL 119/2018 limita l’estensione della definizione alle liti aventi ad oggetto “atti impositivi”.
La nozione di atto impositivo è stata tradizionalmente interpretata in modo piuttosto restrittivo dall’Amministrazione finanziaria. Nella circolare n. 12/2003 (§ 11.3.3), relativa al condono del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che vadano esclusi dalla nozione di atto impositivo, ai fini della definizione delle liti tributarie, gli avvisi di liquidazione, le ingiunzioni e i ruoli. Con particolare riferimento agli avvisi di liquidazione, l’esclusione è stata giustificata sulla base del fatto che, di norma, tali atti non presuppongono particolari operazioni di rettifica, ma si limitano a trarre le conseguenze dai dati indicati dai contribuenti.
La posizione è stata sostanzialmente confermata nella circolare n. 48/2011 (§ 4.4), a commento dell’art. 39, comma 12 del DL 98/2011, seppur con una leggera apertura.
In detta circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha infatti optato per un’interpretazione maggiormente sostanzialista, specificando che sono comunque definibili le liti quando hanno a oggetto avvisi di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria, per la prima volta, ha espresso nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.
Date queste premesse di carattere generale, assume particolare interesse il tema della definibilità delle controversie relative ad avvisi di liquidazione dell’imposta di registro principale dovuta sugli atti giudiziari.
Gli atti giudiziari di cui agli artt. 37 del DPR 131/1986 e 8 della Tariffa Parte prima allegata al predetto DPR, sono soggetti a registrazione in termine fisso (con imposta fissa o proporzionale, a seconda dei casi) e la relativa registrazione può essere richiesta anche direttamente da cancellieri e segretari [..]
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