di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
’art. 83 del DL 18/2020 ha sospeso i termini per la proposizione dei ricorsi innanzi le Commissioni tributarie, al pari di tutti gli altri termini processuali in scadenza nel periodo fra l’8 marzo e il 15 aprile 2020. La norma citata è stata poi oggetto di una prima serie di “chiarimenti” forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5 del 20 marzo 2020, in cui la sospensione “straordinaria” da coronavirus è stata, quantomeno dal punto di vista del funzionamento, paragonata alla sospensione feriale (si veda “Accertamenti esecutivi esclusi dalla proroga al 30 giugno” del 21 marzo 2020).
Assieme ai termini per la proposizione del ricorso, poi, la circolare ha chiarito che la medesima sospensione vale anche per i termini di versamento legati a quello di presentazione del ricorso, come i termini per l’acquiescenza, per il versamento a titolo di riscossione provvisoria o per la definizione agevolata delle sanzioni.
Con riguardo all’operatività per gli uffici, invece, l’art. 68 del DL 18/2020 ha previsto un termine di sospensione più ampio, che riguarda anche le attività inerenti al contenzioso tributario, e che si estende dall’8 marzo al 31 maggio.
Ciò detto, di particolare interesse è valutare come, in concreto, tale sospensione “straordinaria” operi.
In particolare, per il calcolo del termine di scadenza dell’attività processuale occorrerà individuare i giorni trascorsi fino all’8 marzo (dies a quo della sospensione), sospendere “la conta” nell’intervallo fra il 9 marzo e il 15 aprile e, da ultimo, far riprendere a correre il termine da detta data.
E così, se c’è stata la notifica di un avviso di accertamento il 10 febbraio, occorrerà computare il termine maturato fino all’8 marzo (27 giorni) e aggiungere i restanti giorni (33) a decorrere dal 15 aprile, in modo tale che il termine ultimo per notificare il ricorso scadrà il 18 maggio.
Se invece il contribuente destinatario di un avviso il 10 gennaio 2020 ha presentato istanza di accertamento con adesione in data 10 febbraio 2020, si dovrà considerare, oltre alla sospensione “straordinaria” ex art. 83 del DL 18/2020, anche la sospensione ex art. 6 comma 3 del DLgs. 218/97, con la conseguenza che il termine di 90 giorni per espletare la procedura di adesione scadrà il 17 giugno 2020, mentre il termine ultimo per il ricorso scadrà il successivo 16 luglio 2020 (150 giorni a partire dalla data di notifica)…
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