di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Ai sensi dell’art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000, la notifica dello schema d’atto a ridosso del termine decadenziale del potere accertativo può determinare lo slittamento in avanti del termine decadenziale stesso che diventa, a tutti gli effetti, un termine “mobile”.
E infatti:
– se la scadenza del termine per presentare le osservazioni difensive (60 giorni dalla notifica dello schema d’atto) spira dopo il termine ordinario di decadenza; ovvero
– se il termine per presentare le osservazioni cade a meno di 120 giorni dal termine di decadenza,
l’atto impositivo può essere emesso entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
Pertanto, prendendo a ipotesi un’infedele dichiarazione relativa all’annualità 2018, il cui termine di decadenza (ordinario) sarebbe spirato al 31 dicembre 2024, si potrebbero avere vari scenari.
Il primo caso si ha per lo schema di atto ad esempio notificato in data 2 dicembre 2024.
Poiché il termine per le osservazioni difensive scadrebbe il 31 gennaio 2025 (60 giorni dopo la notifica dello schema d’atto) e dunque, dopo l’ordinario termine di decadenza (31 dicembre 2024), l’ufficio potrebbe notificare l’accertamento entro il 31 maggio 2025 (120 giorni dopo il termine per le osservazioni, scaduto il 31 gennaio 2025).
Il secondo caso si potrebbe avere con uno schema d’atto notificato in data 3 settembre 2024.
Poiché il termine per le osservazioni difensive (60 giorni dopo la notifica dello schema d’atto) sarebbe scaduto il 2 novembre 2024 e dunque, a meno di 120 giorni dalla scadenza dell’ordinario termine decadenziale (31 dicembre 2024), l’ufficio avrebbe potuto notificare l’accertamento entro il 3 marzo 2025 (120 giorni dopo il termine per le osservazioni, scaduto il 2 novembre 2024).
A questo già non semplicissimo scenario, si è di recente aggiunta un’ulteriore complessità…
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