di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
on la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione molto rigida con riferimento all’ambito applicativo della definizione al 5% per i giudizi pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018, di cui al comma 2-ter dell’art. 6 del DL 119/2018, rispondendo a tre dettagliati quesiti formulati sull’argomento (cfr. §§ 2.3; 2.4; 2.5.).
Innanzitutto, con la prima risposta (cfr. § 2.3), l’ente impositore ha ribadito che la percentuale del 5% si applica solo ed esclusivamente in caso di soccombenza integrale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quando la domanda del contribuente sia stata accolta in toto dai giudici, tenuto conto dell’originaria pretesa impositiva, senza alcuna rilevanza degli eventuali giudicati interni formatisi nel corso del giudizio.
E ciò anche qualora, per effetto dei predetti giudicati interni, l’originaria pretesa, costituita da plurimi rilievi, si sia ridotta in Cassazione a un solo rilievo su cui l’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente sia in primo sia in secondo grado.
Per escludere la definizione “super” agevolata al 5% sarebbe dunque sufficiente che la Provinciale o la Regionale si siano pronunciate favorevolmente all’Agenzia su alcuni dei rilievi contenuti nell’atto impositivo originario, anche se detti rilievi non formano più oggetto del contendere dinanzi la Suprema Corte.
I giudicati interni rilevano, secondo l’Agenzia delle Entrate, solo con riferimento alla determinazione del valore della controversia, fermo restando che la percentuale di riduzione da applicare per la definizione sarebbe quella del 15% (art. 6 comma 2 lettera b) del DL 119/2018)…
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