di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
u Eutekne.info si è dato, per la prima volta, conto di un orientamento di alcuni giudici del lavoro lombardi (Trib. Milano sezione lavoro n. 2207 del 19 ottobre 2021; Trib. Brescia sezione lavoro n. 1251 del 22 febbraio 2022) secondo cui sarebbe generalmente preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto” e ciò sulla base di una lettura totalmente erronea dell’art. 17 comma 1 del DLgs. n. 241/1997 (si veda “Niente DURC se si compensano debiti previdenziali con crediti fiscali” del 4 marzo 2022).
Si è fortemente criticato tale orientamento posto che l’assunto si pone in netto contrasto con lo stesso art. 17 comma 1 del DLgs. n. 241/1997, con la legge delega n. 662/96 (che ha dato luogo proprio all’emanazione del DLgs. 241/97) e soprattutto con i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (si veda, su tutte, la ris. n. 452/2008) ove è ben spiegato il meccanismo di contabilità pubblica con cui si concretizza il riparto delle somme fra i diversi Enti a seguito della compensazione.
Auspicando che in qualche modo si ponesse immediato rimedio a tale “abbaglio giurisprudenziale”, si è rilevato come non ci fossero mai stati dubbi sulla facoltà di procedere alla compensazione di debiti previdenziali con crediti fiscali e che quando l’art. 17 fa riferimento a “medesimi soggetti” si riferisce ovviamente a tutti gli enti pubblici ivi citati (INPS, Stato, Regioni) nei confronti dei quali è possibile compensare posizioni attive e passive.
Ebbene, nella seduta n. 681 dello scorso 22 aprile, è stata presentata presso la Camera dei Deputati l’interrogazione 5-07943 con cui si chiede al Governo e in particolare al Ministro dell’Economia e delle finanze se intenda adottare iniziative normative per dettare disposizioni interpretative al fine di rivedere tale orientamento giudiziario…
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