Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
È già stato affrontato su Eutekne.info il tema del recupero della doppia imposizionescaturente dall’accertamento, nel caso di definizione agevolata delle controversie (si veda “Definizione delle liti alla prova della competenza fiscale” del 29 aprile 2019); doppia imposizione che, tipicamente, deriva dalla violazione del principio di competenza, ovvero dalla deduzione di costi (o imposizione di ricavi), in un periodo diverso da quello corretto. Gli accertamenti da cui può scaturire una doppia imposizione vanno però anche oltre tale ipotesi: si pensi, ad esempio, al recupero delle quote di ammortamento, perché il bene non andava capitalizzato, oppure al recupero della plusvalenza sulla cessione di un bene considerato come strumentale e non come rimanenza.
Ebbene, ci si può domandare come agire se una di queste riprese dovesse essere contenuta in un PVC consegnato prima del 24 ottobre 2018 e, quindi, suscettibile di definizione agevolata ex DL 119/2018.
L’art. 1 del DL 119/2018 consente ai contribuenti di definire integralmente il contenuto di un PVC versando esclusivamente le imposte ivi contestate, senza interessi e sanzioni. A tal fine occorre che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto di definizione; nella dichiarazione vanno riportati, oltre ai dati originariamente comunicati, i maggiori imponibili e le maggiori imposte contestate.
La dichiarazione (unitamente al versamento delle imposte autoliquidate) deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.
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