Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Tra gli aspetti ancora da chiarire sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art. 6 del DL 119/2018, c’è senz’altro il caso della soccombenza reciproca fra Agenzia delle Entrate e contribuente nelle liti aventi ad oggetto atti impositivi relativi a sanzioni non collegate a tributi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DL 119/2018, le controversie relative alle sanzioni non collegate a tributi possono essere definite versando il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica sentenza depositata alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018); viceversa, in caso di soccombenza del contribuente (o di assenza di sentenza, in quanto il giudizio, alla predetta data, pende ancora in primo grado), la definizione è possibile con il versamento di una somma pari al 40% del valore della lite.
Venendo al caso della soccombenza reciproca fra Amministrazione e contribuente, la prima questione da risolvere riguarda la possibilità di “splittare” la riduzione, applicando il 15% sulla sola parte di atto annullata dalla Commissione tributaria, e il 40% sulla restante parte. Con particolare riferimento alle liti riguardanti le sole sanzioni, difatti, manca una previsione normativa ad hoc che consenta questo meccanismo (il comma 2-bis del citato art. 6, difatti, fa esclusivo riferimento ai tributi).
Come già rilevato, però, (si veda “Definizione con soccombenza parziale applicabile alle liti su sole sanzioni” dell’11 marzo 2019), a levarci dall’impasse ci ha pensato il modello di definizione predisposto dall’Agenzia delle Entrate, che ha istituito un apposito codice (il n. 9) da utilizzare in tal caso, precisando nelle istruzioni, peraltro, che l’importo dovuto è pari al 15% del valore della lite, per la parte di atto in cui l’Agenzia è rimasta soccombente, al 40% negli altri casi.
Resta però da capire come applicare tale meccanismo nel caso di parziale annullamento di un atto in cui le sanzioni (pur se riferite a violazioni commesse in diversi periodi d’imposta) sono state determinate dall’Ufficio in via unitaria, secondo il meccanismo del cumulo giuridico [..]
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