Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Uno dei limiti del nuovo art. 80 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016) come emendato dal decreto Sblocca cantieri (secondo il quale è ora possibile per una stazione appaltante escludere un operatore economico a fronte della conoscenza di infrazioni tributarie o contributive anche non definitive), è senz’altro rappresentato dal difetto di coordinamento con le direttive n. 2014/23/Ue e 2014/24/Ue, da cui esso promana.
Nelle direttive citate, difatti, la causa di esclusione per irregolarità tributarie o contributive viene, per un certo verso, mitigata nel caso di violazioni di lieve entità.
In particolare, l’art. 38, § 6 della direttiva 2014/23/Ue (ripreso anche dall’art. 57, § 3 della successiva direttiva 2014/24/Ue), prevede che si possa derogare all’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, quando l’esclusione “sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali”.
Ebbene, nel nuovo comma 4, come da ultimo modificato dal decreto Sblocca cantieri, in vigore dal 19 aprile scorso, manca qualsiasi riferimento alla potenziale deroga all’esclusione prevista dalla direttiva, in caso di irregolarità tributarie o contributive di scarsa rilevanza.
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