Divieto di compensare crediti fiscali e contributi censurabile

Divieto di compensare crediti fiscali e contributi censurabile 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

Nel Caso n. 3/2023 pubblicato ieri, Assonime commenta in chiave critica il preoccupante orientamento giurisprudenziale che ha preso piede tra i giudici del lavoro (cfr. Trib. Milano n. 2207/2021 del 19 ottobre 2021, Trib. Milano n. 625/2022; Trib. Brescia n. 1251/2022 e, da ultimo, Trib. Milano n. 7823/2022), secondo cui sarebbe preclusa nel nostro sistema la compensazione di debiti previdenziali con “controcrediti di natura fiscale anche se appartenenti allo stesso soggetto”.

E ciò secondo una distorta lettura dell’art. 17 del DLgs. 472/1997 in forza della quale sarebbe possibile giovarsi di questa modalità satisfattiva dell’obbligazione contributiva solo se ad essere compensati siano i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale.
Secondo Assonime, tale orientamento desta notevoli perplessità perché non trova adeguato supporto nel dato normativo il quale depone pacificamente in senso contrario e, cioè, in favore della compensazione dei crediti erariali con i debiti contributivi.

Infatti, afferma condivisibilmente Assonime, il “riferimento normativo ai «medesimi soggetti» non consente affatto di sostenere che tra i presupposti dell’art. 17 vi sia quello della coincidenza «soggettiva» tra la posta debitoria e il credito che si intende utilizzare in compensazione. L’indicazione della norma è infatti volta a riconoscere ai contribuenti la facoltà di pagare le somme dovute a diversi soggetti con un versamento unitario – e, cioè, con unico modello di versamento – e di estinguere di conseguenza le predette (diverse) obbligazioni pecuniarie (anche) attraverso l’utilizzo in compensazione delle poste creditorie che i contribuenti vantano nei confronti non dei rispettivi soggetti, bensì dei «medesimi soggetti» indicati dall’art. 17”.

Ricorda Assonime che ad assicurare il meccanismo di versamento unitario delle imposte e dei contributi è deputata la Struttura di Gestione prevista dall’art. 22 del DLgs. 241/1997 (incardinata presso la Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate) che svolge il ruolo di coordinamento fra i vari Enti beneficiari, assicurando la gestione delle partite di debito e di credito e la corretta ripartizione delle somme fra gli Enti interessati dai versamenti a mezzo di compensazione. In particolare, in caso di pagamento dei debiti previdenziali tramite compensazione con i crediti fiscali, l’INPS riceve immediatamente e automaticamente un accredito da parte dell’Erario di un importo pari a quello portato in compensazione dal contribuente, con la conseguenza che il debito previdenziale risulta assolto.

Non vi sono dubbi, dunque, secondo Assonime, circa la possibilità di compensare debiti previdenziali con crediti erariali..

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