di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
- Introduzione
L’art. 1, comma 179 della L. 197/2022 (di seguito “Legge di Bilancio 2023”), nell’ambito della più ampia sezione della Legge di Bilancio dedicata alle misure deflattive dell’accertamento e del contenzioso tributario (passata alla cronaca con il termine giornalistico di “tregua fiscale”), si occupa della definizione agevolata degli avvisi di accertamento con adesione.
La misura deflattiva si affianca a quella prevista nei commi successivi (comma dal 180 al 185) avente ad oggetto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli atti di recupero dei crediti di imposta e degli avvisi di rettifica e liquidazione.
Tali misure deflattive condividono tutte una medesima matrice, costituita dal versamento integrale dell’imposta, così come accertata dall’ufficio, accompagnata dalla riduzione delle sanzioni amministrative nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. In questo senso, dunque, si è rilevato che, più che di definizione agevolata degli atti di accertamento, sembrerebbe più opportuno parlare di adesione “rafforzata”, con riguardo alla definizione ex co. 179, e di acquiescenza “rafforzata”, con riguardo alla definizione ex co. 180[1].
Difatti, la misura deflattiva introdotta non implica alcuna differenza sul piano procedurale rispetto ad un’ordinaria procedura di accertamento con adesione (o di acquiescenza agli atti di accertamento), fatta salva la riduzione sanzionatoria, maggiore dell’ipotesi ordinaria e, come si dirà meglio di seguito, una differente modalità di versamento delle somme dovute.
Con riguardo alla misura in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento attuativo Prot. n. 27663 del 30 gennaio 2023[2] (di seguito “il Provvedimento)”, oltre ad aver fornito taluni indirizzi interpretativi nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, § 3 (di seguito “la Circolare”).
2. Ambito di applicazione della disciplina
Il comma 179 della Legge di Bilancio 2023 dispone testualmente che “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023”.
Per saperne di più, contattaci