Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Tra i passaggi senz’altro più problematici della recente circolare n. 6/2019 in materia di definizioni agevolate delle controversie tributarie, v’è quello concernente l’esclusione delle liti relative a sanzioni per omesso o ritardato versamento, irrogate ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/1997.
Nella circolare (§ 2.3.5) si legge, difatti, che alla luce dell’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 6 del DL 119/2018 delle controversie aventi a oggetto gli atti di mera riscossione (essendo la definizione circoscritta agli “atti impositivi”), non sarebbero neppure definibili i “giudizi concernenti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione”, in quanto dette sanzioni sarebbero contestate non con atti impositivi, ma con atti di mera riscossione (cfr. § 5.1.6). Secondo l’Agenzia, alla definizione di tali liti non si potrebbe addivenire neppure quando il tributo dovuto sia stato pagato o altrimenti definito.
La rigidità di tale posizione lascia quantomeno perplessi.
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