Fuori dalla sospensione le adesioni sottoscritte dal 12 maggio

Fuori dalla sospensione le adesioni sottoscritte dal 12 maggio 150 150 taxlit

di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro

L’art. 149 del decreto “Rilancio”, nell’ultima bozza disponibile, rivoluziona l’assetto della sospensione dei termini di versamento legati a un accordo con il Fisco (ci si riferisce alle somme dovute ad esito di adesioni, conciliazioni o mediazioni). Prima del DL Rilancio, infatti, non era prevista alcuna specifica disposizione volta a disciplinare la sospensione dei versamenti dovuti per perfezionare la procedura deflattiva o per adempiere alle rate di un piano già in essere.
Tale mancanza ha consentito alla prassi dell’Agenzia delle Entrate di delineare una complessa babele di possibilità, differenziate sia a livello di termini che, più in generale, a livello di possibilità tout court di sospendere i pagamenti.

L’art. 149 del decreto “Rilancio”, senz’altro consapevole della complessità ereditata dal sistema di sospensioni del decreto “Cura Italia”, riporta quindi un po’ d’ordine.
In particolare, la norma prevede la sospensione fino al 16 settembre dei termini di versamento di somme dovute a seguito della sottoscrizione di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi e accordi di mediazione, purché i termini di versamento siano in scadenza fra il 9 marzo e il 31 maggio. Il versamento del 16 settembre, inoltre, potrà essere suddiviso in quattro rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi o sanzioni.

La disciplina in questione, poi, si applica anche alle somme rateali, in scadenza fra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in base a rateizzazioni di una delle procedure sopra richiamate.

Per quanto riguarda l’accertamento con adesione, il DL “Rilancio” (oltre a sancire, per tabulas, la cumulabilità dei termini di sospensione processuale straordinaria con i 90 giorni canonici per l’esperimento della procedura deflattiva) fa un passo avanti molto importante rispetto all’assetto risultante dal decreto Cura Italia, posto che, almeno stando all’interpretazione fornita dalla circolare n. 6/2020 (si veda “Rate da accertamento con adesione senza proroga per i versamenti” del 24 marzo 2020), non prevedeva specifiche sospensioni né delle somme dovute per perfezionare l’accordo in adesione, né delle rate di piani di ammortamento relativi ad adesioni già sottoscritte.

La norma, per come a oggi nota, sembra tuttavia circoscrivere la sospensione esclusivamente ai versamenti in scadenza fra il 9 marzo e il 31 maggio. Questa circostanza potrebbe condurre a una forte contrazione dell’ambito di applicazione della sospensione.
Difatti, la norma, prevedendo la sospensione soltanto per le procedure di adesione “i cui termini per il versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio” sembra escludere dalla proroga tutte le (numerose) procedure di adesione su atti notificati sul finire del 2019, che proprio in questi giorni si stanno perfezionando.
A ben vedere, quindi, potrebbero godere della sospensione dei termini di versamento al 16 settembre solo quei contribuenti che abbiano sottoscritto accordi di adesione entro e non oltre l’11 maggio scorso (20 giorni prima dal termine ultimo del 31 maggio), e quindi ancora prima che si avesse avuto contezza della possibilità di spostare il pagamento a settembre.

Viceversa, per tutti coloro i quali abbiano sottoscritto un accordo dopo l’11 maggio, la scadenza dei venti giorni di cui all’art. 8 del DLgs. 218/97 per il versamento delle somme cadrebbe nei primi di giugno e, quindi, al di là del limite temporale “agevolato”.
Sarebbe stato senz’altro più corretto, allora, riferire il termine per l’accesso alla sospensione delle somme dovute in adesione, più che alla data di scadenza del versamento, a quella di sottoscrizione dell’accordo, così fornendo un quadro più chiaro ai contribuenti e, perché no, un incentivo in più a chiudere la partita con il Fisco in tempi rapidi.

Per quanto concerne, invece, le procedure di mediazione e conciliazione, il decreto “Rilancio” conduce a un’omogeneizzazione dei termini di versamento…

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