Di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Nel caso di intervenuta prescrizione, non è “automaticamente” applicabile il regime di indeducibilità dei costi da reato, di cui al comma 4-bis dell’art. 14 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come modificato dall’art. 8 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, dovendo il giudice tributario verificare incidenter tantum se l’ipotesi delittuosa sia o meno sussistente.
Questo l’importante chiarimento proveniente dalla Cassazione con la sentenza n. 9419depositata nella giornata di ieri.
Il comma 4-bis dell’art. 14, nel testo risultante a seguito della novella del 2012, esclude la deduzione dei costi da reato, tra l’altro, qualora sia intervenuta “sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale”; la norma, inoltre, esclude il rimborso nel caso di sentenza definitiva di non doversi procedere fondata sulla medesima causa di estinzione (la prescrizione, appunto).
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, precisa che “il dato letterale della suddetta disposizione identifica semplicemente i presupposti per l’indeducibilità dei costi, compresa anche l’ipotesi in cui del reato sia dichiarata la prescrizione. Non vuole invece intendere che, ove il reato sia prescritto, l’indeducibilità trovi automatica applicazione, spettando in questo caso proprio al giudice tributario, incidenter tantum, verificare se l’ipotesi delittuosa sia o meno applicabile” [..]
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