di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2019 ha chiarito (cfr. nota 47) che la definizione della lite per cui, alla data del 24 ottobre 2018, sia stata emessa sentenza della Commissione tributaria regionale che abbia rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 59 del DLgs. n. 546/1992, si perfeziona con il pagamento del 90% del valore della controversia.
Si ricorda che l’art. 59 del DLgs. 546/1992 riguarda le ipotesi di rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale per cause di nullità specificamente previste dalla legge (ad esempio, difetto di contraddittorio in giudizio, di competenza, di giurisdizione, di sottoscrizione).
L’ente impositore ritiene che debbano essere applicati, in questo caso, gli stessi principi esposti con riguardo ai casi in cui, alla data del 24 ottobre 2018, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio oppure penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
Il parallelismo con il giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Cassazione non è, in linea teorica, errato, atteso che l’art. 59 del DLgs. 546/1992 presenta ampie similitudini quantomeno con la disciplina del rinvio di cui all’art. 383 comma 3 c.p.c., che si verifica quando la Suprema Corte rinvia la causa direttamente al giudice di prime cure, una volta riscontrata una nullità del giudizio di primo grado, per la quale il giudice avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice…
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