di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Sono sempre più i proprietari di immobili, specie se siti in città d’arte o luoghi di villeggiatura, che decidono di affidarne la gestione a società di intermediazione immobiliare, affinché vengano messi sul mercato attraverso l’ausilio di siti e piattaforme on line.
Nella prassi, gli immobili, che vengono tipicamente concessi agli ospiti per brevi periodi di vacanza, sono affidati dai proprietari alle società di intermediazione mediante contratti di mandato senza rappresentanza.
In forza di tali mandati, le società instaurano la cornice amministrativa necessaria allo svolgimento delle attività, curano gli adempimenti regolamentari e sottoscrivono, in nome proprio ma per conto dei proprietari, i contratti con i clienti/ospiti.
Nella prassi del settore, la citata gestione “turistica” degli immobili avviene avvalendosi di forme contrattuali diverse. I proprietari (tramite gli intermediari) possono, ad esempio, sottoscrivere contratti di locazione turistica “breve” (art. 4 del DL 50/2017), oppure instaurare “case e appartamenti per vacanze” (c.d. CAV), regolate dalle leggi regionali.
Le CAV possono essere definite come case o appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi, concessi in godimento per finalità turistiche, senza la prestazione di servizi di tipo alberghiero (quali vitto o servizi centralizzati). Le CAV, a seconda delle scelte delle singole Regioni, possono avere natura imprenditoriale o non imprenditoriale.
Nel caso di gestione tramite CAV, gli operatori si trovano di fronte a un dubbio non di poco conto, rappresentato dalla possibilità di estendere l’applicazione della cedolare secca, prevista per le locazioni brevi, anche a questa diversa fattispecie…
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