di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La normativa in tema di interessi applicabili agli atti tributari (siano essi avvisi di accertamento o cartelle di pagamento) è sempre stata piuttosto ostica, in ragione della farraginosità e della stratificazione che la contraddistingue; basti pensare, ad esempio, che la disciplina sui tassi di interesse contenuta nel DPR 602/73 è derogata (a regime e con buona pace della gerarchia delle fonti) dal DM 21 maggio 2009 che rappresenta ormai la fonte del diritto principale in tema di interessi applicabili agli atti tributari.
Le difficoltà applicative, poi, si fanno – se possibile – ancora maggiori ogniqualvolta le discipline previste per le diverse “tipologie” di interessi (per ritardata iscrizione a ruolo, di mora, da dilazione, da sospensione) finiscono per entrare in contatto e sovrapporsi.
È il caso, ad esempio, del rapporto fra gli interessi “moratori” e gli interessi “da sospensione”, su cui si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (Cass. n. 31786 del 5 dicembre 2019).
Ai sensi dell’art. 30, DPR 602/73, decorso inutilmente il termine di 60 giorni per il pagamento, sulle somme iscritte a ruolo decorrono gli interessi di mora (il cui tasso attualmente applicabile è pari al 2,68%), computati dalla data di notifica della cartella.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/1973, invece, qualora l’Agenzia delle Entrate conceda (fino alla sentenza della Commissione tributaria provinciale) la sospensione amministrativa della riscossione, sulle somme “il cui pagamento è stato sospeso […] e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza” della C.T. Prov., si applicano gli interessi da sospensione nella misura del 4,5% annuo (art. 4 del DM 21 maggio 2009); analoga disciplina si applica (a partire dal 1° gennaio 2016) anche in caso di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47, comma 8-bis del DLgs. 546/92.
La Cassazione ha sostenuto che gli interessi moratori ex art. 30 del DPR 602/73 siano dovuti dai contribuenti anche nel caso di cartelle di pagamento oggetto di sospensione giudiziale, posto che la sospensione disposta dal giudice “non incide sugli interessi sia perché costituisce uno strumento processuale che non incide sul rapporto sostanziale, sia perché è uno strumento comunque provvisorio i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva”, con la conseguenza che “la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’art. 30 del DPR 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa”..
Per saperne di più, contattaci